Art. 1631 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1631 c.c. (Estensione del fondo)
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.