Art. 1626 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1626 c.c. (Incapacità o insolvenza dell'affittuario)
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.