Art. 1623 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1623 c.c. (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale)
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorità.