Art. 1620 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1620 c.c. (Incremento della produttività della cosa)
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purchè esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.