Art. 1620 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1620 c.c. (Incremento della produttività della cosa) approfondisci

L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purchè esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.