Art. 161 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 161 c.p.c. (Nullità della sentenza)
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.