Art. 161 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 160 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 162 c.c.

Art. 161 c.c. (Riferimento generico a leggi o agli usi) approfondisci

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.