Art. 161-bis disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 161-bis disp.att.c.p.c. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) approfondisci

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.