Art. 161-bis disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 161-bis disp.att.c.p.c. (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.