Art. 160 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 160 disp.att.c.p.p. (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale)
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.