Art. 160 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 160 disp.att.c.p.c. (Forma degli avvisi) approfondisci

Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.