Art. 160 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 160 disp.att.c.p.c. (Forma degli avvisi)
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.