Art. 1604 c.c.

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Art. 1604 c.c. (Vendita della cosa locata con patto di riscatto) approfondisci

Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.