Art. 1601 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1601 c.c. (Risarcimento del danno al conduttore licenziato)
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perchè il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.