Art. 15 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 14 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 16 disp.att.c.p.p.

Art. 15 disp.att.c.p.p. (Promozioni) approfondisci

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.