Art. 15 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 14 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 16 c.c.

Art. 15 c.c. (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione) approfondisci

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.