Art. 15 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 15 c.c. (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione)
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.