Art. 15 RD 1669-1933

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Art. 15 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o una espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.