Art. 15 DLT 38-2000
Art. 15 DLT 38-2000 (Natura e funzione del Casellario centrale infortuni)
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
* vai all'articolo precedente: Art. 14 DLT 38-2000 (Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa)
* vai all'articolo successivo: Art. 16 DLT 38-2000 (Compiti del Casellario)