Art. 159 disp.att.c.p.c.
Art. 159 disp.att.c.p.c. (Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni)
Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti.