Art. 1591 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1591 c.c. (Danni per ritardata restituzione) approfondisci

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.