Art. 158 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 158 disp.att.c.c.
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.