Art. 158 c.p.c.

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Art. 158 c.p.c. (Nullità derivante dalla costituzione del giudice) approfondisci

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.