Art. 158 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 158 c.p.c. (Nullità derivante dalla costituzione del giudice)
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.