Art. 1580 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1580 c.c. (Cose pericolose per la salute)
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.