Art. 1580 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1579 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1581 c.c.

Art. 1580 c.c. (Cose pericolose per la salute) approfondisci

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.