Art. 1569 c.c.

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Art. 1569 c.c. (Contratto a tempo indeterminato) approfondisci

Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.