Art. 1569 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1569 c.c. (Contratto a tempo indeterminato)
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.