Art. 1558 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1558 c.c. (Disponibilità delle cose) approfondisci

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.