Art. 1553 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1553 c.c. (Evizione) approfondisci

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.