Art. 154 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 154 c.p.c. (Prorogabilità del termine ordinatorio)
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.