Art. 154 DPR 495-1992
Art. 154 DPR 495-1992 (Rif. Art. 40 DLT 285-1992 - Altri dispositivi per segnaletica orizzontale)
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
* vai all'articolo precedente: Art. 153 DPR 495-1992 (Rif. Art. 40 DLT 285-1992 - Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali)
* vai all'articolo successivo: Art. 155 DPR 495-1992 (Rif. Art. 40 DLT 285-1992 - Segnali orizzontali vietati)