Art. 1535 c.c.

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Art. 1535 c.c. (Proroga dei contratti a termine) approfondisci

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.