Art. 1535 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1535 c.c. (Proroga dei contratti a termine)
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.