Art. 1530 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1530 c.c. (Pagamento contro documenti a mezzo di banca)
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito. § 5 Della vendita a termine di titoli di credito