Art. 152 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 152 c.p.c. (Termini legali e termini giudiziari)
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.