Art. 1527 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1527 c.c. (Consegna) approfondisci

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.