Art. 1521 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1521 c.c. (Vendita a prova)
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.