Art. 1521 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1521 c.c. (Vendita a prova) approfondisci

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.