Art. 1514 c.c.

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Art. 1514 c.c. (Deposito della cosa venduta) approfondisci

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (112a) 273 300
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.