Art. 1511 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1511 c.c. (Denunzia nella vendita di cose da trasportare) approfondisci

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.