Art. 150 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 150 disp.att.c.p.p. (Esame delle parti private) approfondisci

1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.