Art. 150 DLGS 14-2019

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Art. 150 DLGS 14-2019 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) approfondisci

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.