Art. 1508 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1508 c.c. (Vendita separata di cosa indivisa) approfondisci

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.