Art. 1505 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1505 c.c. (Diritti costituiti dal compratore sulla cosa) approfondisci

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purchè abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.