Art. 1505 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1505 c.c. (Diritti costituiti dal compratore sulla cosa)
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purchè abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.