Art. 14 DPR 380-2001

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Art. 14 DPR 380-2001 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ; legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)) approfondisci

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

* vai all'articolo precedente: Art. 13 DPR 380-2001 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)
* vai all'articolo successivo: Art. 15 DPR 380-2001 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

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