Art. 1498 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1498 c.c. (Pagamento del prezzo) approfondisci

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.