Art. 1494 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1494 c.c. (Risarcimento del danno)
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.