Art. 1494 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1494 c.c. (Risarcimento del danno) approfondisci

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.