Art. 148 disp.att.c.p.p.

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Art. 148 disp.att.c.p.p. (Eliminazione di atti dal fascicolo ) approfondisci

per il dibattimento) 1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.