Art. 148 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 148 DLGS 14-2019 (Corrispondenza diretta al debitore)
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.