Art. 1487 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1487 c.c. (Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia) approfondisci

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.