Art. 147 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 147 DPR 495-1992 (Rif. Art. 40 DLT 285-1992 - Frecce direzionali) approfondisci

1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco.
2. Le frecce direzionali sono:
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra;
b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico;
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
f) freccia di rientro.
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate.
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura II.440.
6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.
7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.

* vai all'articolo precedente: Art. 146 DPR 495-1992 (Rif. Art. 40 DLT 285-1992 - Attraversamenti ciclabili)
* vai all'articolo successivo: Art. 148 DPR 495-1992 (Rif. Art. 40 DLT 285-1992 - Iscrizioni e simboli)

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