Art. 147 DPR 115-2002

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Art. 147 DPR 115-2002 (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) approfondisci

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.