Art. 1478 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1478 c.c. (Vendita di cosa altrui)
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.