Art. 1471 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1471 c.c. (Divieti speciali di comprare)
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.