Art. 1468 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1468 c.c. (Contratto con obbligazioni di una sola parte) approfondisci

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.