Art. 1466 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1466 c.c. (Impossibilità nel contratto plurilaterale)
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.