Art. 1463 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1463 c.c. (Impossibilità totale)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.