Art. 145 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 145 c.p. (Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1. le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ;
2. le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato ;
3. le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.